Articolo 364 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Contenuto dell'obbligo del rimpatrio).
L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche', durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica.
Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore e' tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361.
In caso di naufragio, l'armatore e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.