Articolo 652 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Amministrazione della nave pignorata).
Il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, puo' disporre che la nave pignorata per intero o per carati, intraprenda uno o piu' viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata una adeguata assicurazione.
Il viaggio non puo' essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia stata resa pubblica con le forme previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato, nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi.
Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato deposito, al richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione.
Se le spese occorrenti eccedono il nolo, il richiedente e' tenuto per la differenza, e per il pagamento di questa il giudice puo' emettere decreto di ingiunzione.
Il giudice puo' anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati, decreto d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga dell'assicuratore.
Con il decreto d'ingiunzione e' nominato il curatore della nave, nei confronti del quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.
I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresi' quelli per la differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di aggiudicazione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.