Articolo 1147 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto).
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.
Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente la pena e' aumentata fino a un terzo.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.