Articolo 152 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Rilascio del passavanti provvisorio).
Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa dichiarazione dell'autorita' marittima o consolare straniera che il venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalita', o documento equipollente, e' stato preso in consegna. Il passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito o distrutto. ((Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'autorita' marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalita', o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potra' essere superiore a sessanta giorni e dovra' riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sara' rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal primo al terzo previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'autorita' marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei registri nazionali.))
((87))
Il passavanti e' rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici consolari.
Le autorita' predette fissano la durata della validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad un anno.
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