Articolo 930 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti del lavoratore verso l'esercente).
Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio.((50))
Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
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