Articolo 1102 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Navigazione in zone vietate).
Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila:
1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83;
2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.