Articolo 778 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Rilascio della licenza di esercizio).
((La licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, e' esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attivita' principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche' di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004.))
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o piu' aeromobili, o in base a un titolo di proprieta' o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
Quando il rilascio della licenza non e' richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
Le condizioni per il rilascio, le formalita' e la validita' della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attivita' contemplate dalla licenza stessa.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.