Articolo 319 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Assunzione di personale straniero all'estero).
Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ((e nei porti nazionali)) ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita' consolare ((o la capitaneria di porto)) puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata nel comma precedente.
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