Articolo 925 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Contenuto dell'obbligo di rimpatrio).
L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche' durante l'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria.
Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'esercente e' tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione deteraninata ai sensi dell'articolo 923.
In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessarii.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.