Articolo 1089 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato).
Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata:
1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero;
2) da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e' cittadino italiano;
3) dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.