Articolo 386 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Obblighi del noleggiante).
Il noleggiante e' obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilita' per il compimento del viaggio, ad armarla ed equipaggiarla convenientemente, e a provvederla dei prescritti documenti.
Il noleggiante e' responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilita', a meno che provi che si tratta di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
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