Articolo 307 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Necessita' di denaro in corso di viaggio).
Se nel corso del viaggio sorge necessita' di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.
Quando cio' non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi ne' dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo aver accertato la necessita' di provvedere, puo' farsi autorizzare, dalla competente autorita' del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione.
Negli stessi casi il comandante, accertata la necessita' di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, puo' farsi autorizzare dalla suddetta autorita' a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritti al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose, scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facolta' predetta, o diversamente per intero.
Quando la necessita' di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il comandante e' tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.