Articolo 9 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Legge regolatrice del contratto di lavoro).
I contratti di lavoro della gente del mare, del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell'aeromobile, salva, se la nave o l'aeromobile e' di nazionalita' straniera, la diversa volonta' delle parti.
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