Articolo 1157 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Omissione di aiuto).
Il comandante della nave, che, trovando abbandonato in paese estero, ove non siano autorita' consolari, un marittimo italiano, omette senza giustificato motivo di dargli ricovero a bordo e di rimpatriarlo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.
Se l'omissione di soccorso si riferisce a piu' persone, la pena e' raddoppiata.
Si applica il terzo comma dell'articolo precedente.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.