Articolo 1080 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Applicabilita' delle disposizioni penali).
Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, e' punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero e' giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.