Articolo 583 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Spese per l'inchiesta formale).
Quando l'inchiesta formale e' disposta su istanza degli interessati, i richiedenti ne devono anticipare le spese, salvo rivalsa verso coloro che risulteranno responsabili del sinistro.
Non sono tenuti ad anticipare le spese dell'inchiesta formale, anche se e' stata disposta su loro istanza, i marittimi, nonche' gli armatori di navi minori o di galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica o alle venticinque, in ogni altro caso, quando la nave o il galleggiante costituiscano l'unico materiale di esercizio dell'armatore e non siano assicurati.
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