Articolo 1131 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Uso di falso contrassegno d'individuazione).
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione e' punito con la reclusione fino a un anno.
La pena e' della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.
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