Articolo 1205 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte).
Il comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; ((818, 834, 835)), e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
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