Articolo 1084 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati).
Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile, la pena e' aumentata fino a un terzo, quando tale qualita' non e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.
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