Articolo 867 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Forma del titolo per la pubblicita').
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96)).
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