Articolo 1150 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Omicidio del superiore).
Se il fatto previsto nell'articolo 575 del codice penale e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni; se il fatto e' commesso durante la navigazione, si applica la pena dell'ergastolo.
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