Articolo 405 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Interruzione del viaggio della nave).
Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.
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