Articolo 339 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Indennita' per riduzione delle razioni dei viveri).
Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro.
Se la riduzione e' determinata da causa a lui imputabile, l'armatore e' tenuto anche al risarcimento dei danni.
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