Articolo 923 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Determinazione dell'indennita').
Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennita' di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative.
((A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977)).
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.