Articolo 70 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Impiego di navi per il soccorso).
Ai fini dell'articolo precedente, l'autorita' marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennita' e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.