Articolo 916 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Facolta' di risoluzione del contratto da parte dell'esercente).
L'esercente ha facolta', in qualunque tempo e luogo, di risolvere il contratto, salvi i diritti spettanti al lavoratore.
Tuttavia, in caso di cattura, di malattia o di ferita del lavoratore, l'esercente non puo' avvalersi di tale facolta' prima del decorso del periodo fissato dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.
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