Articolo 172-bis - CODICE NAVIGAZIONE
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(( (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). ))
((1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all'autorita' marittima, dell'effettiva composizione dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.