Articolo 252 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Forma dei titoli per la pubblicita').
La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi se non in forza di uno dei titoli richiesti dall'articolo 2657 del codice civile.
Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell'articolo 249, e' sufficiente una dichiarazione dell'alienante, con sottoscrizione autenticata.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.