Articolo 456 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Mancato arrivo).
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario puo' far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita e' stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.
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