Articolo 1117 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Usurpazione del comando di nave o di aeromobile).
Chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori del caso previsto nell'articolo 1220, se il fatto e' commesso da persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell'aeromobile, la pena e' da sei mesi a due anni.
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