Articolo 818 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(( (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio).))
((Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.))
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.