Articolo 1263 - CODICE NAVIGAZIONE
(Contestazione degli addebiti).
I provvedimenti d'inibizione dall'esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono essere preceduti, a pena di nullita', dalla contestazione degli addebiti.
Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullita', dal parere delle associazioni sindacali interessate.
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