Articolo 484 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Urto per colpa comune).
Se la colpa e' comune a piu' navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravita' della propria colpa e dell'entita' delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il risarcimento e' dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.
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