Articolo 927 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione.
Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra localita' da lui indicata.
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