Articolo 952 - CODICE NAVIGAZIONE
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(( (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto).))
((Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.))
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