Articolo 603 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Competenza del comandante del porto e del tribunale).
Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire diecimila, riguardanti:
a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia e' promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorche' l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;
b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;
c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.
Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo.
Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico.
(2) ((4))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.