Articolo 183 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Informazioni eventuali circa il viaggio).
Il comandante della nave e' tenuto a fornire all'autorita' marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.
E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorita', per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.
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