Articolo 491 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Indennita' e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile).
L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonche', ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso e' stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa se la nave e' armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonche' del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.
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