Articolo 857 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Forma e pubblicita' degli atti relativi alla proprieta' di aeromobili in costruzione).
Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su aeromobili in costruzione o loro quote devono essere fatti nelle forme richieste nell'articolo 864.
Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni. Nello stesso registro devono essere trascritti gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.
La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli 867, 868, 870.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.