Articolo 1113 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Omissione di soccorso).
Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorita' competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
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