Articolo 1120 - CODICE NAVIGAZIONE
.
(Ubbriachezza).
Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota dell'aeromobile, che si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacita' al comando o al pilotaggio, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile ovvero il pilota marittimo, che, durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione o nel momento in cui deve assumerlo, si trova in tale stato di ubbriachezza, non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, da escludere o menomare la sua capacita' a prestare il servizio, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi.
Le precedenti disposizioni si applicano anche quando la capacita' al comando o al servizio e' esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.
La pena e' aumentata fino a un terzo, se l'ubbriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti sono abituali.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.