Articolo 1125 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1112 a 1120; 1123, 1124, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1122 importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.
Se il delitto previsto nell'articolo 449 del codice penale e' commesso da appartenenti al personale marittimo o alla ((personale aeronautico)) in danno rispettivamente di una nave o di un galleggiante e di un aeromobile, la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
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