Articolo 580 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Autorita' competente).
La competenza e' determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale e, altrimenti, dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.
((Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorita' consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale e' eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione e' compreso il porto di iscrizione della nave)).
Il ministro stesso ha facolta' di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonche' di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.
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