Articolo 993 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Diritti ed obblighi del ritrovatore).
Chi trova fortuitamente relitti di aeromobile fuori delle localita' indicate nell'articolo 510, deve, entro tre giorni dal ritrovamento, farne denuncia all'autorita' aeronautica del luogo o in mancanza al podesta' del comune, e, quando cio' sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o se questi gli sia ignoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, alle autorita' predette.
Il ritrovatore che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e ad un premio pari alla decima parte del valore delle cose ritrovate, fino alle diecimila lire di valore, e alla ventesima parte per il sovrappiu'.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.