Articolo 357 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Indennita' in caso di cattura dell'arruolato).
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, e' dovuta in ogni caso una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
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