Articolo 166 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per l'accertamento della navigabilita').
Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilita', di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 164, nonche' all'assegnazione della linea di massimo carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.
L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni delle navi della navigazione interna per le quali non sia obbligatoria la classificazione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.