Articolo 1083 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Effetti e durata delle pene accessorie).
L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il condannato della capacita' di esercitare qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123((e 734)). L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica priva il condannato della capacita' di esercitare la professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.
La sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134((e 734)), per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata dalla legge, e' uguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni relative alla interdizione da una professione e alla sospensione dall'esercizio di una professione.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.