Articolo 643 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Competenza).
L'esecuzione forzata e' promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi maggiori ovvero navi minori o galleggianti.
Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti e' autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.
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