Articolo 366 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Luogo di rimpatrio).
Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.
Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.
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