Articolo 318 - CODICE NAVIGAZIONE
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(Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio).
1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea. (63)
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. I certificati dei primi ufficiali di coperta non italiani, imbarcati in virtu' degli accordi collettivi nazionali di cui al comma 2, sono soggetti a riconoscimento da parte dell'amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.
((3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.))
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.